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TASSE REGIONE LOMBARDIA - CORONAVIRUS

27/03/2020

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BOLLO AUTO - REVISIONI MINISTERIALI e RC AUTO - LE NUOVE SCADENZE

REVISIONE

In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Art. 92 c. 4 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020).

 

RC AUTO

RC Auto e RC Moto non godranno di una sospensione, a meno che questa non sia prevista in origine dalla polizza stessa: pensiamo ad esempio a quelle dedicate alle due ruote che consentono di interrompere, almeno una volta l'anno, la copertura assicurativa in caso di inutilizzo del mezzo.

Per due e quattro ruote, però, entra in vigore un'estensione della validità dell'assicurazione auto o moto, sistema automatico che non fa altro che raddoppiare il periodo "tampone" già garantito prima dell'emergenza. La normativa nazionale prevedeva già, infatti, 15 giorni di tolleranza in cui la responsabilità civile restava valida nonostante la scadenza (articolo 170-bis Dl 7 settembre 2005), un periodo di due settimane durante il quale il mezzo può viaggiare in Italia ed essere comunque coperto e assicurato in caso di eventuali sinistri, senza incappare in alcuna multa da parte delle Forze dell'Ordine.

Il decreto Cura Italia non fa altro che concedere 30 giorni di circolazione.

 

BOLLO AUTO

La delibera n. 2965 del 23 marzo 2020 della Regione Lombardia prevede, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia, per i tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate (Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni), la sospensione:

  • degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, purché vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Misura valida anche per i 10 comuni della ex “zona rossa”, per i quali, in base ai provvedimenti precedentemente assunti, la sospensione dei versamenti decorre a partire dalle scadenze successive al 23 febbraio (vedi d.d.u.o. n. 2521 del 27 febbraio 2020 qui allegato);
  • della riscossione della tassa auto in domiciliazione bancaria. I bolli in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio saranno addebitati, sull'IBAN indicato sul mandato, il 30 giugno 2020. La riduzione del 15% sarà comunque garantita;
  • della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020. Tale disposizione si applica anche al concessionario Publiservizi Srl per le rateizzazioni in essere.

Per effetto del DL 18/2020 restano sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le attività in capo al concessionario Publiservizi srl per la riscossione coattiva dei tributi regionali.

Resta comunque aperta la possibilità di pagamento per tutti quei contribuenti che volessero assolvere all'obbligo tributario alle scadenze previste.

 

In GALLERIA presente un riassunto delle nuove scadenze.

Si aggiorna l’elenco delle formalità che beneficiano delle proroghe previste dagli artt. 92/4°, 103/1°, 103/2°, 103/3° e 104 del decreto-legge 18/2020.
Nella colonna “Scadenza corrente” è indicata, per ogni singola formalità individuata, la fascia temporale per la quale si può beneficiare della proroga fino alla data indicata nella colonna “Nuova scadenza”.

 

 

fonti: https://www.regione.lombardia.it e http://www.mit.gov.it/

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