27/03/2020
BOLLO AUTO - REVISIONI MINISTERIALI e RC AUTO - LE NUOVE SCADENZE
REVISIONE
In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Art. 92 c. 4 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020).
RC AUTO
RC Auto e RC Moto non godranno di una sospensione, a meno che questa non sia prevista in origine dalla polizza stessa: pensiamo ad esempio a quelle dedicate alle due ruote che consentono di interrompere, almeno una volta l'anno, la copertura assicurativa in caso di inutilizzo del mezzo.
Per due e quattro ruote, però, entra in vigore un'estensione della validità dell'assicurazione auto o moto, sistema automatico che non fa altro che raddoppiare il periodo "tampone" già garantito prima dell'emergenza. La normativa nazionale prevedeva già, infatti, 15 giorni di tolleranza in cui la responsabilità civile restava valida nonostante la scadenza (articolo 170-bis Dl 7 settembre 2005), un periodo di due settimane durante il quale il mezzo può viaggiare in Italia ed essere comunque coperto e assicurato in caso di eventuali sinistri, senza incappare in alcuna multa da parte delle Forze dell'Ordine.
Il decreto Cura Italia non fa altro che concedere 30 giorni di circolazione.
BOLLO AUTO
La delibera n. 2965 del 23 marzo 2020 della Regione Lombardia prevede, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia, per i tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate (Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni), la sospensione:
Per effetto del DL 18/2020 restano sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le attività in capo al concessionario Publiservizi srl per la riscossione coattiva dei tributi regionali.
Resta comunque aperta la possibilità di pagamento per tutti quei contribuenti che volessero assolvere all'obbligo tributario alle scadenze previste.
In GALLERIA presente un riassunto delle nuove scadenze.
Si aggiorna l’elenco delle formalità che beneficiano delle proroghe previste dagli artt. 92/4°, 103/1°, 103/2°, 103/3° e 104 del decreto-legge 18/2020.
Nella colonna “Scadenza corrente” è indicata, per ogni singola formalità individuata, la fascia temporale per la quale si può beneficiare della proroga fino alla data indicata nella colonna “Nuova scadenza”.
fonti: https://www.regione.lombardia.it e http://www.mit.gov.it/